SUL PRINCIPIO DEL DIES A QUO NON COMPUTATUR NELLIMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DEPOSITATA IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO FESTIVO Una delle questioni processuali più controversie che, negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità si trova ad affrontare è quella relativa allapplicabilità della deroga al principio del dies a quo non computatur nellambito del calcolo del termine per impugnare una sentenza depositata il giorno successivo a quello festivo. La soluzione della vexata quaestio è di estrema rilevanza, dati i numerosi risvolti pratici che essa comporta. A tal riguardo si riporta una recente vicenda svoltasi di fronte alla Corte di Appello di Milano, dove il Pubblico Ministero e le Parte civili prospettavano linammissibilità, per decadenza dal termine per impugnare, dellatto di appello proposto dallimputato. Nel caso di specie la problematica risiedeva nello stabilire se, a fronte di una sentenza il cui termine di deposito scadeva di domenica, il lunedì, giorno in cui la sentenza emessa dal Giudice di prime cure venne effettivamente depositata in cancelleria, fosse ricompreso nei quarantacinque giorni, entro cui presentare latto di appello ai sensi dellart. 585 co.2 lett. c) c.p.p., oppure se il termine per impugnare la sentenza fosse iniziato a decorrere il martedì seguente Per dirimere i dubbi afferenti alla questione è necessario delineare il perimetro applicativo di quanto previsto nellincipit del co. 4 dellart. 172 c.p.p. Ciò posto, da quando parte della giurisprudenza, ha iniziato a ritenere che la lett. c) del co.2 dellart. 585 c.p.p. costituisse unipotesi espressa di deroga legislativa al principio generale del giorno iniziale da cui conteggiare il decorso del termine, rispondere a tale è divenuto particolarmente complesso. Secondo questultima corrente di pensiero, sposata dallAccusa e dalle Parti civili nella caso in esame, il termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza coinciderebbe con il primo giorno utile da cui calcolare il decorso dei giorni concessi dallordinamento per impugnare. Tuttavia, la soluzione ivi rappresentata non è per nulla cristallizzata nella giurisprudenza di legittimità, nei cui meandri, viceversa, si fronteggiano da alcuni anni due orientamenti che forniscono soluzioni fra loro opposte. Secondo lorientamento giurisprudenziale più risalente il termine per il deposito dell`atto di impugnazione inizia a decorrere - secondo il generale principio enunciato dall`art. 172 c.p.p., comma 4, per il quale dies a quo non computatur in termine - dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, così come in virtù del medesimo principio il termine per il deposito della motivazione della sentenza inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo (Sez. 3, n. 1191 del 08/11/2007, dep. 2008, Di Camillo, Rv. 239272; Sez. 5, n. 32690 del 23/02/2018, Ben Alì, Rv. 273711; Sez. 1, n. 54333 del 20/07/2018, Poggiali, Rv. 275657; Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721). Accanto a questindirizzo interpretativo, si sono susseguite, ormai da alcuni anni una serie di pronunce le quali, nel disattendere quanto sovraesposto, hanno affermato che l`art. 585, comma 2, lett. c), cit. ha testualmente individuato la decorrenza "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza", in tal modo avendo specificamente individuato lo stesso "dies a quo" del termine per l`impugnazione nel momento della scadenza del termine per il deposito (Sez. 3, n. 17416 del 23/02/2016, Di Eugenio, Rv. 266982). In tal senso, del resto, si sono pronunziate le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (v., in motivazione, Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi), affermando, sia pure implicitamente, che dal primo giorno immediatamente non festivo decorre, giustappunto, il termine previsto per la presentazione dell`impugnazione, giacchè, testualmente, "il giorno iniziale di decorrenza del secondo termine coincide con quello in cui cade il primo termine". (Cassazione penale sez. VI, 18/07/2019, n.51126). A dispetto da quanto indicato in questultima pronuncia riportata, la diatriba in esame non può considerarsi risolta, nemmeno implicitamente dalla pronuncia con cui le Sezioni Unite hanno affrontato largomento nel 2012. La massima della stessa recita Nelle ipotesi in cui è previsto, come nell`art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un`attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente (Cass. pen. Sez. Unite Sent., 29/09/2011, n. 155 (rv. 251495). Da una breve lettura di queste parole si evince chiaramente che le Sezioni Unite non hanno in alcun modo preso una posizione precisa e chiara con riguardo alla controversia giurisprudenziale esposta. Questa sentenza, difatti, nel limitarsi a sancire che lo spostamento ex lege del termine di deposito della sentenza si riverbera sullo spostamento del termine previsto per limpugnazione, non si sofferma in alcun modo sulla questione attinente la ricomprensione del giorno posticipato nel calcolo del termine. Daltro canto, lorientamento giurisprudenziale che accoglie la tesi per cui la problematica sia stata risolta in maniera implicita, ha interpretato il vocabolo coincidente ritenendo che da questa parola le Sezioni Unite avessero inteso far combaciare linizio della decorrenza del termine per impugnare con il giorno del deposito. Tuttavia, leggendo integralmente la pronuncia de qua, nella quale, peraltro, limpugnazione presentata al quarantaseiesimo giorno, dal giorno festivo in cui era previsto il deposito, è stata ritenuta tempestiva, non si ricava alcuna soluzione alla problematica in esame. Questa conclusione è stata opportunamente ribadita dalla più recente Cassazione che, nella disamina della pronuncia delle Sezioni Unite ha evidenziato che la ratio di tale decisione nonchè il calcolo in concreto dei termini utili operato in quel caso (è stato deciso che il termine decorrente dal 14 aprile, essendo quello precedente festivo, spirasse il 29 maggio) non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quello secondo cui il concetto di "coincidenza temporale" indicato nella pronuncia delle Sezioni Unite deve ritenersi indicativo non già della necessaria sovrapponibilità dei due termini, quanto della loro immediata e naturale successione, sicchè quello "mobile" di proposizione dell`impugnazione deve iniziare subito dopo la scadenza del primo (Cassazione penale sez. VI, 27/05/2020, n.25598).. Lambiguità delle parole con cui le Sezioni Unite si sono espresse, ha dato vita ad unevidente lacuna in materia di computo del termine dimpugnazione, costringendo così la giurisprudenza a rattoppare la stessa in maniera casistica, come emerge del variopinto mosaico che contraddistingue la tematica di cui si discorre. Ciononostante, attraverso ladozione di questo modus operandi estremamente oscillante, il giudice di legittimità continua imperterrito a disattendere il corretto esercizio della funzione nomofilattica. A mero titolo esemplificativo si guardi alle sentenza n. 22521 del 2019 in cui si legge Non ignora il Collegio che almeno in una occasione la Corte di cassazione abbia affermato che, in tema di computo dei termini di impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale ex art. 172 c.p.p., comma 4. Questo passaggio è emblematico dellevidenza che la concezione, sulla cui base lAccusa e le Parti civili della vicenda hanno fondato il proprio impianto argomentativo, non può considerarsi pacifica nemmeno nella stessa giurisprudenza contraria allorientamento tradizionale. Di conseguenza, in mancanza di una soluzione giurisprudenziale certa ed univoca, per sciogliere il nodo interpretativo de quo sarà necessario avere riguardo alle peculiarità del singolo caso di specie onde comprendere cosa accadrebbe se lEcc.ma Corte di Appello adita volesse accogliere leccezione formulata. Appurato ciò, nella vicenda in esame il lunedì, non solo rappresentava lultimo giorno in cui, in base alla proroga ex lege, il Giudice avrebbe dovuto depositare la sentenza, ma costituiva altresì la data in cui tale adempimento era stato effettivamente posto in essere. Pertanto, non avendo alcuna certezza sullorario di deposito in cancelleria, il primo giorno effettivamente utile in cui gli imputati avrebbero potuto prendere coscienza di quanto indicato allinterno della motivazione della sentenza di condanna, è stato il martedì successivo, data da cui anche la Corte di Appello di Milano ha ritenuto far decorrere il termine per impugnare. Ragionando differentemente, e volendo accogliere la posizione espressa dallAccusa e della Parti civili, gli imputati avrebbero avuto in concreto solo quarantaquattro giorni per impugnare la sentenza, dando vita ad un epilogo contrastante i principi di uguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. In conclusione, dai rilievi esposti, preso atto del confusionario atteggiamento assunto dalla giurisprudenza in materia, si rende impellente un intervento delle Sezioni Unite che chiarifichi in maniera inequivoca la soluzione da adottare. Nel frattempo, onde evitare la violazione dei principi cardine del nostro ordinamento, è preferibile accogliere la posizione della giurisprudenza per cui, anche nel caso di deposito della sentenza al primo giorno non festivo, questultimo non può essere ricompreso nel calcolo del termine per proporre impugnazione ai sensi dellart. 585 co.2 lett. c).